Superbonus 110%

Che cos’è

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, il Superbonus spetta:

  1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

  1. fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  2. fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili


Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.

Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.

Di Girolamo Costruzioni Legislazione

Il Cappotto Termico

Cos’è il cappotto termico e come funziona?

Gli edifici rappresentano il 40% del consumo energetico totale europeo. Alla luce di questo dato salta subito all’occhio l’importanza della loro efficienza per raggiungere il traguardo 20-20-20 posto quale obiettivo nel 2007 dal Consiglio europeo: ridurre del 20% i livelli di gas serra in atmosfera, aumentare del 20% l’utilizzo di energie rinnovabili e ridurre i consumi energetici del 20% entro il 2020.

Uno dei metodi più efficaci per migliorare l’efficienza energetica di un edificio consiste nell’”avvolgerlo” con un rivestimento isolante proprio allo stesso modo in cui d’inverno indossiamo un cappotto. Ed è per questo che i cosiddetti sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS, External Thermal Insulation Composite System) vengono anche definiti sistemi a cappotto.

 

Ma in cosa consiste un cappotto termico?

Si tratta di una serie di elementi edili prefabbricati che vengono applicati direttamente sulla facciata dell’edificio, in sostanza una sorta di sandwich composto da adesivo, materiale isolante, fissaggi, rivestimento base, rinforzo (rete in fibra di vetro) e rivestimento finale con primer e/o pittura protettiva. Una volta terminato il lavoro di applicazione, l’edificio si presenta all’esterno come una normale costruzione intonacata che è dotata però di un “guscio” protettivo isolante in grado di far diminuire sensibilmente il consumo di combustibile necessario al riscaldamento riducendo la dispersione termica attraverso i muri esterni.

Si tratta di una tecnologia rodata da oltre 50 anni di applicazioni all’estero (soprattutto nelle regioni nordiche) e che sta ultimamente prendendo piede anche nel nostro Paese per poter rispettare i parametri di riduzione dell’inquinamento ambientale. Come vedremo rispondendo alle altre domande di questa Guida, l’isolamento a cappotto – se eseguito a regola d’arte – consente notevoli risparmi energetici e di conseguenza minori emissioni di gas serra, oltre ad offrire tutta una serie di altri vantaggi per la salute dell’edificio e per il benessere di chi lo abita.

 

(Articolo pubblicato da: www.guidaedilizia.it)

 

Manutenzione Casa

Come organizzare al meglio un calendario dei lavori

Per avere sempre una casa al top ed efficiente sono necessarie opere di manutenzione della casa a cadenza quotidiana, settimanale, mensile, periodica e annuale. In base all’uso che si fa dell’abitazione, alle sue caratteristiche e agli impianti presenti, è necessario stilare un calendario dei lavori. Ecco cosa può esservi segnato.

Calendario dei lavori di manutenzione casa

Organizzare i lavori di manutenzione della casa significa avere un’abitazione sempre al top, senza faticare eccessivamente. La disorganizzazione, infatti, è il primo nemico di una casa efficace: possono mancare i prodotti necessari, il ritaglio di tempo o si può correre il rischio di rimandare le cose per vari motivi, ritardando un po’ troppo cose che possono invece essere importanti. Proprio per questo motivo, è bene organizzare un calendario annuale per la pianificazione completa per sistemare casa.

Ci saranno cose che andranno fatte quotidianamente, alcune invece che richiedono una cadenza settimanale, altre ancora che vanno fatte di tanto in tanto e infine delle cose che si possono fare anche solo una o due volte l’anno. Se per i lavoretti molto frequenti potrebbe non essere necessario un promemoria sul calendario, quelli invece da svolgersi con cadenza mensile o ancora più di rado, sarà meglio indicarli.

Fissare un’indicazione aiuterà psicologicamente il rispetto delle proprie scadenze. Scegliete il giorno della settimana che è più comodo (in base al lavoro), armatevi di calendario e penna e iniziate. Attenzione che non si tratta sempre di attività che potrete fare in autonomia. Se dovete prendere appuntamento con un tecnico, sarà meglio chiamare per tempo, ricordate quindi di segnare quando fare la telefonata per l’appuntamento.

Manutenzione degli impianti della casa

Ogni 6-12 mesi è bene effettuare un controllo degli impianti della casa, così da avere la garanzia che tutto funzioni correttamente, in sicurezza e a lungo. Tenere sotto controllo l’impianto idraulico, elettrico e termico garantirà una spesa minima, prevenendo grossi danni. Ogni controllo dovrebbe essere fatto da personale specializzato ed esperto. In particolare i controlli di manutenzione necessari sono a:

    • Sistema di riscaldamento: il controllo della caldaia è obbligatorio per la verifica delle emissioni generate dall’impianto e del risparmio energetico. Si tratta del cosiddetto “controllo dei fumi”.

 

    • Sistema elettrico: va controllata l’integrità fisica delle componenti dell’impianto, la resistenza delle parti di isolamento (sostituendo eventualmente cavi vecchi o rovinati), la continuità dei conduttori, il funzionamento del salvavita, il funzionamento del condizionatore.

 

  • Sistema idraulico: va fatta la manutenzione dei vari dispositivi, la pulizia dei filtri, sostituiti eventualmente pezzi danneggiati.

 

Sistemare casa: lavori di casa più frequenti

Per quanto riguarda le pulizie domestiche frequenti, le tempistiche dipendono un po’ dai casi e dalle abitudini personali. Fra questi compiti rientrano per esempio:

  • arieggiare casa e rifare i letti;
  • riordinare la cucina;
  • pulire il bagno;
  • pulire e spolverare gli ambienti e i pavimenti;
  • curare le piante;
  • sistemare la corrispondenza;
  • cambiare le lenzuola.

Questi compiti vanno fatti quotidianamente o settimanalmente, in base a quante persone usufruiscono della casa. Altri compiti di manutenzione della casa possono essere svolti anche una volta al mese, come:

  • riordinare i cassetti;
  • lavare i tessili di casa, tende, divani, tappeti;
  • svuotare e pulire internamente mobili e pensili;
  • lavare il frigorifero, sbrinando anche il congelatore;
  • lavare i vetri e le tapparelle;
  • girare i materassi.

(Articolo ripreso da www.pgcasa.it)

Di Girolamo Costruzioni Manutenzioni

La Sicurezza nei Cantieri

Un ruolo fondamentale è attribuito ai coordinatori per la sicurezza, che hanno il compito di progettare il cantiere dal punto di vista della sicurezza. Prima dell’avvio dei lavori interviene il CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione), mentre successivamente opera il CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).

Il ruolo dei coordinatori della sicurezza

Il ruolo dei coordinatori della sicurezza è introdotto dal Testo Unico della Sicurezza nel Titolo IV che si occupa di definire le misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

L’articolo 90 comma 1 del TU81/08 assegna in prima istanza la responsabilità della tutela dei lavoratori in cantiere al committente o al responsabile dei lavori. Ad essi è richiesto di pianificare le attività adottando già in fase di progettazione le scelte tecniche ed organizzative più efficaci a garantirne lo svolgimento in sicurezza.

Il committente appalta poi i lavori ad una o più imprese esecutrici oppure ad un’impresa affidataria che a sua volta si avvale dell’operato di altre imprese esecutrici subappaltanti.

Il datore di lavoro di ogni impresa ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori nell’ambito della propria organizzazione: in presenza di una sola impresa in cantiere il progetto della sicurezza è sintetizzato nel solo Piano Operativo di sicurezza (il POS).

Nei cantieri più complessi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione (CSP).

L’incarico al CSP è formalizzato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, mentre quello al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) prima dell’affidamento dei lavori.

Al CSP prima ed al CSE successivamente è dunque affidato l’incarico di coordinamento se in cantiere sono presenti più imprese. Ciascuna impresa continua a redigere il proprio POS analizzando i rischi specifici per svolgere i propri lavori in sicurezza; si delega però ad una figura esterna l’onere di progettare e gestire la sicurezza generale dell’area di cantiere e di coordinare i lavori interferenti che ogni impresa introduce nel cantiere attraverso le proprie attività.

Gli obblighi

Gli obblighi del coordinatore della sicurezza per la progettazione sono indicati nell’art. 91 del TU 81/08.

Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

  • a) redige il piano di sicurezza e di coordinamentodi cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;
  • b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera88, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, …

Il piano di sicurezza e coordinamento indica come viene organizzata l’area di cantiere, quali misure preventive e protettive adottare per ridurre i rischi legati a fattori esterni all’area di cantiere e quali procedure di coordinamento.

Il coordinatore elenca tutte le attività svolte in cantiere dandone una cadenza temporale. Stabilisce inoltre le misure di sicurezza nei confronti di possibili interferenze tra le lavorazioni svolte contemporaneamente da diverse imprese.

I rischi trattati

I rischi che devono essere trattati sono specificati nell’Allegato XV (art. 2.2.3) del TU 81/08:

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa.

L’analisi dei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa sono esclusi dall’ambito di indagine del coordinatore per la progettazione. Tuttavia devono essere trattati dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice.

Al CSP è invece affidato il compito di definire i rischi che hanno rilevanza in termini di danno atteso e che possono incidere sulle attività di tutte le imprese coinvolte.

Il coordinatore della sicurezza in esecuzione ricopre il ruolo estremamente operativo di attuazione del progetto di coordinamento ideato e costruito dal coordinatore in fase di progetto.

Il ruolo del CSE

Anche il CSE, come il CSP, ricopre un importante ruolo di coordinamento e di costruzione della sicurezza ed opera al momento dell’avvio delle opere.

Segue passo passo l’andamento dei lavori, svolge compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere ed interviene operativamente per riprogettare la sicurezza qualora subentrino modifiche rispetto a quanto previsto dal coordinatore in fase di progettazione.

Il coordinatore in esecuzione realizza dunque il progetto della sicurezza pianificato ed assume lo stesso ruolo del coordinatore in fase di progettazione ogni qual volta si presentino condizioni impreviste o imprevedibili.

Alla luce del TU 81/08 (art. 92) i compiti del coordinatore in esecuzione possono essere così elencati:

  • verifica l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.
  • adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute. Valuta inoltre le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza.
  • organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori violazioni alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Scritto dall’Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico
(Articolo ripreso da https://www.betaformazione.com)

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Il Mutuo Edilizio

Come funziona il mutuo edilizio

Le tipologie di mutui concessi dalle banche sono numerosi e variano a seconda delle necessità del cliente: si va dalla richiesta di un finanziamento per l’acquisto della prima casa al mutuo edilizio per costruire o ristrutturare un immobile. Quest’ultimo è una categoria particolare di prestito poiché viene concessa in presenza di specifici requisiti che si differenziano dai casi in cui si chiede un mutuo per acquistare una casa.

Come appunto suggerisce il termine ”edilizio”, il prestito viene erogato qualora il cliente abbia la necessità di costruire una struttura immobiliare o se intende eseguire importanti lavori di ristrutturazione su un edificio già esistente, ma non dispone della liquidità necessaria per far fronte alle spese. In effetti il comparto edile ricomprende non solo la costruzione, ma anche tutti quegli interventi che serviranno ad adeguare un immobile alle normative antisismiche, alle leggi sul risparmio energetico o a quei regolamenti comunali che permettono di ridefinire la planimetria di una casa. Alla pari di quanto avviene nei casi di concessione del mutuo per l’acquisto della prima casa, anche con il mutuo edilizio il debitore può ottenere parte del capitale necessario alla costruzione o alla ristrutturazione dell’immobile: la differenza principale consiste nelle modalità di erogazione del prestito, poiché solo nel primo caso la somma concessa a mutuo verrà versata una tantum.

Come avviene l’erogazione del mutuo edilizio

Nell’ipotesi di mutuo edilizio il capitale viene dilazionato in tranche erogate di volta in volta in base allo stato di avanzamento dei lavori. In effetti ciò che la banca tende a tutelare è la possibilità che, in caso di inadempimento del debitore, essa non possa avvalersi dell’immobile oggetto di mutuo perdendo in anticipo l’intero capitale chiesto in prestito dal mutuatario. Quando viene chiesto un mutuo, la banca generalmente non concede una somma pari all’intero valore dell’immobile ma consente di ottenere fino all’80% del costo della casa. Se la casa è già costruita e pronta per essere abitata, l’immobile costituisce una garanzia in tutti quei casi in cui il mutuatario non fosse in grado di restituire la somma ottenuta a mutuo. Con l’80% del valore la banca riuscirebbe a recuperare gran parte del debito procedendo mediante asta e tutelerebbe il suo capitale da eventuali inadempienze del mutuatario. Nel caso del mutuo edilizio i lavori di costruzione o di ristrutturazione vanno a modificare l’effettivo valore dell’immobile: da un lato la costruzione di una struttura non garantisce il recupero del valore concesso in prestito (la costruzione potrebbe essere sospesa per qualsiasi motivo), dall’altro la ristrutturazione potrebbe incidere negativamente sull’eventuale vendita della casa deprezzandone il valore di mercato. Non potendo iscrivere ipoteca nè sull’immobile da costruire, nè tanto meno sul progetto di ristrutturazione della casa, la banca si tutela proprio in questo modo, erogando il prestito di volta in volta a seconda dell’avanzamento dei lavori. In tal modo potrà, mediante perizia, verificare la tipologia di interventi ed il valore acquisito dall’immobile in specifici momenti, assicurandosi quindi dal rischio di mancato adempimento da parte del debitore.

Le garanzie necessarie

Concedere un mutuo edilizio per la costruzione o la ristrutturazione di un immobile non significa non presentare idonee garanzie: si tratta comunque di un mutuo avallato da principalmente dall’ipoteca di primo grado che inciderà sul terreno (in caso di costruzione) o sul valore iniziale dell’immobile (in caso di ristrutturazione). L’ipoteca, di fatto, si iscrive all’atto di concessione del mutuo che, secondo la legge, deve avvenire per atto pubblico in presenza di un notaio. L’ipoteca viene inserita nei pubblici registri come annotazione su un immobile già esistenze, ragion per cui è necessario apporla sul terreno (nel caso di mutuo edilizio per costruzione) o eventualmente su di un rustico (per i mutui chiesti nei casi di ristrutturazione). Ulteriore garanzia è la presentazione dell’ultima busta paga che attesta il reddito del debitore e la sua possibilità di restituire le somme date in mutuo. La busta paga è necessaria per i lavoratori dipendenti mentre per i liberi professionisti e gli imprenditori potrebbe essere richiesto di presentare idonee documentazioni che attestino la fonde di reddito del proprio lavoro. In entrambi i casi la banca valuterà comunque il merito creditizio per la definizione degli interessi passivi e strutturerà il piano di rientro a seconda delle esigenze del debitore.

Le clausole per l’erogazione del mutuo edilizio sono contenute all’interno dell’atto di mutuo che prevederà sia le modalità di concessione, sia i termini di restituzione della somma data in prestito. La presenza del notaio è necessaria solo al momento della stipula e non ogni qualvolta avverrà l’accredito delle varie quote, in quanto trattasi di scadenze già stabilite all’interno del contratto. Anche la parcella del perito viene definita in sede contrattuale trattandosi di un costo previsto dalla banca fin dalla promozione dei prodotti finanziari: basterà leggere attentamente i fogli informativi della filiale per conoscere subito la spesa complessiva per le perizie effettuate dal professionista.

Durata e costi del mutuo edilizio

Il mutuo edilizio, alla pari di un mutuo per prima casa, può essere richiesto per un termine massimo di 30 anni e per una durata minima non inferiore ai 18 mesi: in nessun caso la banca concederà più dell’80% del valore dell’immobile a meno che non si presentino ulteriori garanzie, come ad esempio eventuali fideiussioni. Il ruolo del perito è fondamentale per l’erogazione del prestito, poiché il suo compito sarà quello di valutare una serie di documentazioni, fra cui i preventivi lasciati dalle ditte di costruzioni e le progettazioni messe a punto dalle aziende di ristrutturazione. Le documentazioni devono essere complete ed esaustive in quanto basterà anche l’assenza di un solo atto per bloccare la concessione del prestito: è importante quindi attenersi alle richieste della banca per evitare lungaggini burocratiche nell’erogazione del mutuo. Il perito interviene ogni qualvolta la banca erogherà parte del prestito; valuterà lo stato di avanzamento dei lavori e attribuirà il valore all’immobile costruito o ristrutturato. Ed è proprio su questo valore che si baserà l’ammontare di ciascuna tranche rilasciata in adempimento dei termini stabiliti in fase contrattuale.

Come per il mutuo per l’acquisto della casa, anche quello edilizio prevede costi istruttori e di gestione della pratica, ma si tratta di spese fisse e non variabili sulla base delle modalità di restituzione del finanziamento. Il piano di ammortamento per la restituzione del mutuo edilizio viene strutturato principalmente sulla base delle esigenze del debitore e sulle linee guida dei prodotti finanziari promossi dalla banca. Generalmente la restituzione avviene in rate mensili ma è possibile procedere con rate trimestrali o semestrali, a seconda degli accordi stipulati in fase contrattuale. Infine il mutuo edilizio può essere concesso sia ai privati, sia alle imprese costruttrici che necessitano di un supporto finanziario per il completamento delle strutture edilizie. L’erogazione di ciascuna quota avverrà entro il termine di pre-ammortamento (che consiste in quel periodo in cui il debitore ripaga parte degli interessi inerenti al prestito) che non supera di regola i 24 mesi dal momento in cui viene stipulato l’atto di mutuo.

Particolarità del mutuo edilizio per costruttori è quello di frazionare il prestito non appena la costruzione dell’edificio sia terminata e i singoli appartamenti vengano venduti. In questo caso il debito può passare nelle mani dei nuovi acquirenti (qualora ne facciano richiesta) e non incidere completamente sul valore complessivo della struttura edile.

(Articolo ripreso da: www.mutui.it)