Un ruolo fondamentale è attribuito ai coordinatori per la sicurezza, che hanno il compito di progettare il cantiere dal punto di vista della sicurezza. Prima dell’avvio dei lavori interviene il CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione), mentre successivamente opera il CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).
Il ruolo dei coordinatori della sicurezza
Il ruolo dei coordinatori della sicurezza è introdotto dal Testo Unico della Sicurezza nel Titolo IV che si occupa di definire le misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
L’articolo 90 comma 1 del TU81/08 assegna in prima istanza la responsabilità della tutela dei lavoratori in cantiere al committente o al responsabile dei lavori. Ad essi è richiesto di pianificare le attività adottando già in fase di progettazione le scelte tecniche ed organizzative più efficaci a garantirne lo svolgimento in sicurezza.
Il committente appalta poi i lavori ad una o più imprese esecutrici oppure ad un’impresa affidataria che a sua volta si avvale dell’operato di altre imprese esecutrici subappaltanti.
Il datore di lavoro di ogni impresa ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori nell’ambito della propria organizzazione: in presenza di una sola impresa in cantiere il progetto della sicurezza è sintetizzato nel solo Piano Operativo di sicurezza (il POS).
Nei cantieri più complessi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione (CSP).
L’incarico al CSP è formalizzato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, mentre quello al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) prima dell’affidamento dei lavori.
Al CSP prima ed al CSE successivamente è dunque affidato l’incarico di coordinamento se in cantiere sono presenti più imprese. Ciascuna impresa continua a redigere il proprio POS analizzando i rischi specifici per svolgere i propri lavori in sicurezza; si delega però ad una figura esterna l’onere di progettare e gestire la sicurezza generale dell’area di cantiere e di coordinare i lavori interferenti che ogni impresa introduce nel cantiere attraverso le proprie attività.
Gli obblighi
Gli obblighi del coordinatore della sicurezza per la progettazione sono indicati nell’art. 91 del TU 81/08.
Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamentodi cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;
- b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera88, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, …
Il piano di sicurezza e coordinamento indica come viene organizzata l’area di cantiere, quali misure preventive e protettive adottare per ridurre i rischi legati a fattori esterni all’area di cantiere e quali procedure di coordinamento.
Il coordinatore elenca tutte le attività svolte in cantiere dandone una cadenza temporale. Stabilisce inoltre le misure di sicurezza nei confronti di possibili interferenze tra le lavorazioni svolte contemporaneamente da diverse imprese.
I rischi trattati
I rischi che devono essere trattati sono specificati nell’Allegato XV (art. 2.2.3) del TU 81/08:
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa.
L’analisi dei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa sono esclusi dall’ambito di indagine del coordinatore per la progettazione. Tuttavia devono essere trattati dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice.
Al CSP è invece affidato il compito di definire i rischi che hanno rilevanza in termini di danno atteso e che possono incidere sulle attività di tutte le imprese coinvolte.
Il coordinatore della sicurezza in esecuzione ricopre il ruolo estremamente operativo di attuazione del progetto di coordinamento ideato e costruito dal coordinatore in fase di progetto.
Il ruolo del CSE
Anche il CSE, come il CSP, ricopre un importante ruolo di coordinamento e di costruzione della sicurezza ed opera al momento dell’avvio delle opere.
Segue passo passo l’andamento dei lavori, svolge compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere ed interviene operativamente per riprogettare la sicurezza qualora subentrino modifiche rispetto a quanto previsto dal coordinatore in fase di progettazione.
Il coordinatore in esecuzione realizza dunque il progetto della sicurezza pianificato ed assume lo stesso ruolo del coordinatore in fase di progettazione ogni qual volta si presentino condizioni impreviste o imprevedibili.
Alla luce del TU 81/08 (art. 92) i compiti del coordinatore in esecuzione possono essere così elencati:
- verifica l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.
- adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute. Valuta inoltre le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza.
- organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
- segnala al committente o al responsabile dei lavori violazioni alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Scritto dall’Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico
(Articolo ripreso da https://www.betaformazione.com)